FAQ - Domande ricorrenti

 

Questa pagina intende offrire una risposta alle domande più frequenti sulla professione del traduttore letterario.
Per una definizione generale del concetto di diritto d'autore e dei diritti connessi, clicca qui
Per una panoramica sulla tutela delle opere letterarie, clicca qui
Per suggerimenti e consigli su come muovere i primi passi nel settore, clicca qui

 


Non esiste un albo dei traduttori letterari. I traduttori di libri sono considerati a tutti gli effetti autori. Questo significa che sono creatori e, in virtù del principio della libertà di creazione, la loro attività è aperta a tutti.

I traduttori letterari percepiscono redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno. L'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, cioè la cessione di diritti d'autore, se effettuata direttamente dall'autore, non è soggetta a Iva (Riferimento normativo: art.3, comma 4), lettera a) del DPR n.633/72). Il traduttore letterario non ha dunque bisogno di aprire una Partita Iva ma deve semplicemente emettere una notula di pagamento (vedi esempio in formato xls).
La norma resta valida anche nel caso di una traduzione svolta per conto di un'agenzia.

AllegatoDimensione
Notula_Matrice.xls16 KB

Per i diritti d'autore la marca da bollo non è necessaria, così come sulle ricevute per prestazioni occasionali (quelle con la ritenuta d'acconto al 20% sul totale).

Dal punto di vista fiscale, i redditi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore sono considerati redditi di lavoro autonomo.
I traduttori letterari, in quanto autori, godono di un regime fiscale agevolato e a loro si applica una deduzione forfetaria del 25%. L'editore trattiene la ritenuta d'acconto del 20% al momento del pagamento, effettuandola sul compenso lordo del traduttore diminuito del 25%, ossia sul 75% del compenso lordo.
Questa deduzione forfetaria è prevista dall'articolo 53, comma 8, del Tuir - Testo Unico delle Imposte sui Redditi e la sua misura ha subito numerose variazioni nel tempo. Essa rappresenta il modo di includere nella determinazione del reddito netto da cessione dei diritti effettuata dall'autore i costi collegati alla produzione dei beni.

Una nuova disposizione della Finanziaria 2007 (comma 318 dell'unico articolo della legge 27 dicembre 2006, n. 296) prevede per gli autori di età inferiore ai 35 anni una deduzione forfetaria nella misura del 40 per cento del compenso percepito, in luogo della deduzione standard nella misura del 25 per cento. Dunque, un traduttore di età inferiore ai 35 anni si vedrà tassato solo il 60% del proprio compenso.

Vedi anche l'allegata Guida agli aspetti fiscali del diritto d'autore dell'Agenzia delle Entrate, Regione Toscana.

AllegatoDimensione
diritto autore web.pdf461.92 KB

No. La cessione dei diritti d'autore, cioè l'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, quando fatta direttamente dall'autore, non è soggetta al contributo Inps. Per questi compensi non esiste neanche il vincolo dei 5000 euro lordi all'anno stabilito per le collaborazioni occasionali. Ciò significa che un traduttore letterario può percepire quanti redditi vuole dalle sue opere dell'ingegno.

No. In entrambi i casi, i redditi non sono soggetti a Iva e Inps e ad essi si applica la deduzione forfetaria sopra illustrata.

Purché la traduzione sia di natura minimamente creativa, i redditi così prodotti sono a tutti gli effetti di diritto d'autore e pertanto godono del relativo trattamento fiscale.

Per i contribuenti senza Partita Iva, i redditi derivanti da collaborazioni occasionali, diritti d'autore e altro devono essere dichiarati nell'anno in cui vengono pagati.

Per tradurre un’opera letteraria, è necessario ottenere l’autorizzazione dell’autore dell’opera originaria o di chi ne detiene i diritti. L’autorizzazione non è necessaria per le opere cadute in pubblico dominio.

L’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore. Ciò purché si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione protetta.

I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione, il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.  Nel caso di opere postume, il termine si calcola comunque dalla morte dell'autore.

Il traduttore di un’opera letteraria viene tutelato per le varie forme di utilizzazione della sua traduzione.


I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell’autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica.
I principali diritti morali sono:

  • il diritto alla paternità dell’opera;
  • il diritto all’integrità dell’opera;
  • il diritto di pubblicazione (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera).

Nel settore delle opere letterarie, i principali diritti di utilizzazione economica sono:

  • diritto di riproduzione;
  • diritto di diffusione dell'opera a distanza;
  • diritto di distribuzione (messa in commercio);
  • diritto di elaborazione (possibilità di modificare un’opera);
  • diritto di recitazione o lettura pubblica.

L'art.122 della LDA stabilisce in venti anni la durata massima della cessione dei diritti. Nulla toglie, però, che possa essere stipulato un termine inferiore. Dipende dall'autorevolezza del traduttore e dal suo rapporto con la casa editrice.

La legge 633 del 1941, così come modificata dalla legge 248 del 2000, consente ormai la fotocopiatura dei volumi e fascicoli di periodici senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto, purché effettuata per uso personale ed entro il limite massimo del 15%. La SIAE ha il compito di incassare e ripartire detti diritti dopo aver concluso accordi specifici con le associazioni rappresentative delle parti interessate (autori, editori ed utilizzatori). I proventi della reprografia vengono suddivisi tra editori e autori. Ai traduttori spetta il 33% della somma destinata all'autore dell'opera.
Per leggere nel dettaglio gli accordi stipulati in merito dal Sindacato Nazionale Scrittori, clicca qui.

No, l'adesione alla SIAE è libera e volontaria. Per informazioni sulla Sezione OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative) clicca qui

Il compenso a stralcio è una cifra definitiva prevista come unico compenso, in genere proporzionale al numero di cartelle tradotte. È la forma di pagamento più diffusa nei contratti di traduzione.
Il compenso a percentuale è una partecipazione calcolata in base a una percentuale sul prezzo di copertina delle copie vendute. In questo caso, l'editore è tenuto a dare al traduttore un rendiconto annuale sul numero di copie vendute.
La LDA prevede anche la possibilità di una forma mista di pagamento: parte in misura fissa e parte in percentuale.


Per la legge del libero mercato non è consentito fissare tariffe per le traduzioni letterarie. È comunque possibile avere un quadro generale della situazione in Italia consultando i risultati dell'inchiesta sulle tariffe svolta annualmente dalla comunità di traduttori Biblit in collaborazione con la Sezione Traduttori. Molto utile a questo proposito anche il sito del Tariffometro.

A differenza di molti Paesi europei, in Italia non esiste un contratto standard convenuto tra le associazioni di categoria. Per vedere alcuni esempi di contratti di traduzione, clicca qui

L'articolo 125, secondo comma, della LDA recita: "L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso". Una sentenza della Cassazione (21 febbraio 1969, n.587) individua nella correzione delle bozze un diritto morale dell'autore.
Purtroppo, nella realtà dei fatti, molte case editrici non sottopongono le bozze al traduttore.

L'art. 33 del regolamento di attuazione della LDA recita: "Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare devono essere impressi, oltre il nome e cognome del traduttore, il titolo dell'opera e l'indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione".

L'art. 70, terzo comma, della LDA recita: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di una traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera tradotta."


Al momento, purtroppo, no. L'unica soluzione è sottoscrivere una polizza individuale presso una banca o un'assicurazione.

No, se non si ha in essere un rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato e non si è nemmeno iscritte all'INPS come lavoratrici autonome. Per ulteriori dettagli, clicca qui